Progetto di una rampa per disabili: la guida con regole generali, norme tecniche.
Devi fare il progetto di una rampa per disabili? Vuoi sapere come calcolare la lunghezza della rampa e quale pendenza deve avere?
Progetto rampa per disabili
Rampa disabili: definizione e norme di riferimento
Il dm n. 236/89 definisce le prescrizioni tecniche atte a garantire il superamento delle barriere architettoniche e rappresenta un riferimento fondamentale per chi si accinge a progettare una rampa per disabili: sarà dunque la nostra ‘traccia’ per realizzare il progetto.
Andiamo con ordine e vediamo in primis cosa si intende per barriere architettoniche.
Una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone con limitata capacità motoria o sensoriale. Può essere dunque, una scala, un gradino, una rampa troppo ripida, una pavimentazione non praticabile, ecc.
La definizione normativa di barriera architettonica è contenuta nell’articolo 1, comma 2, del dpr 503/1996, che la definisce come:
- ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Qualunque elemento architettonico può trasformarsi dunque in barriera architettonica e l’accessibilità dipende sempre dalle caratteristiche della singola persona.
Per questo il dm n. 236/89 (art.4.2.1) ha previsto che
negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici dev’essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all’esterno
Laddove siano presenti quote diverse è necessario prevedere una rampa.
La rampa è appunto un elemento architettonico che congiunge due piani con diverse quote, cioè posti ad altezze diverse.
Sezione rampa per disabili
Prima di iniziare il progetto di una rampa per disabili e quindi nello studio delle norme tecniche, non possiamo omettere di considerare gli aspetti legati a permessi e pratiche necessarie per la realizzazione di queste opere.
Quali sono le pratiche e i titoli abilitativi necessari per installare una rampa per disabili?
Tra le opere eseguite senza alcun titolo, l’art. 6 comma b del testo unico sull’edilizia (dpr 380/2011) inserisce tutti gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; è quindi il caso di installazione di montascale o piattaforma elevatrice.
Il regime della attività edilizia libera vale fatto salvo i casi in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari dei titoli di legittimazione.
Sarà però necessario analizzare le prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti che interessano l’argomento.
Alcuni comuni consigliano di presentare una CILA.
Render di progetto di una rampa per disabili
In tale caso è necessario allegare alla pratica una documentazione grafica ed una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, asseverata da un tecnico abilitato,.
Non occorre il deposito della pratica al genio civile per la realizzazione di rampe prefabbricate.
Viceversa, i casi non ricadenti nel comma b, sono assoggettati a Segnalazione certificata di inizio dell’attività (SCIA), purché non rientrino tra le tipologie che l’art. 10 riconduce al regime del permesso di costruire.
Una recente ed utile norma di riferimento è il dl n. 126/2016 (decreto SCIA 2)
Lunghezza, pendenza e caratteristiche di una rampa per disabili
Vediamo ora alcuni requisiti di base per la corretta progettazione della rampa (dal dm 236/1989).
Premettiamo che la norma non considera accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 m. ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione.
Progetto rampa disabili | Planimetria realizzata con Edificius
Larghezza
La larghezza minima di una rampa deve essere di:
- 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote
- 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone (es. pianerottoli).
E’ preferibile comunque che specialmente le rampe di accesso agli edifici abbiano una larghezza di 1,50 m.
Nessuna sezione della rampa può superare una determinata lunghezza in relazione alla pendenza. Per determinare questo valore è opportuno verificare le leggi comunali.
Pianerottolo
Per il progetto di una rampa per disabili occorre prevedere una sezione piana ai piedi e alla fine della rampa e in ogni punto in cui la stessa cambia direzione, senza escludere la fine di ogni corsa massima. Di solito i pianerottoli devono avere una superficie di 2,25 mq.
Più precisamente ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m (1,40 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al senso di marcia), oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.
I pianerottoli devono essere perfettamente piani.
Render di progetto rampa disabili realizzato con Edificius
Parapetto e cordolo
Il parapetto deve essere alto almeno 1 m e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nel caso il parapetto non sia pieno, la rampa deve avere un cordolo alto almeno 10 cm.
Pendenza
La pendenza delle rampe non deve superare l’8% (cioè per ogni centimetro che la rampa sale dal suolo percorre in lunghezza 12 cm).
Sono ammesse pendenze superiori (fino al 12%), nei casi di adeguamento di edifici esistenti, ove non sia possibile assicurare una pendenza inferiore. In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere conforme alle indicazioni della linea di interpolazione del grafico riportato all’art. 8.1.11 dm 236/89 e di seguito riproposto.
In caso di percorsi pedonali esterni, di norma si devono impiegare pendenze non superiori al 5%, con ripiani di sosta (lunghi almeno 1,50 m) ogni 15 m
Corrimano
Non sono sempre richiesti i corrimano (obbligatori solo se la pendenza supera il 6%), ma sono consigliati per facilitare la percorribilità della rampa.
Il corrimano va disposto su entrambi i lati della rampa e deve avere altezza compresa tra 90 e 100 cm. Se la rampa è larga più di 6 m, di norma si deve disporre anche un corrimano centrale.
In corrispondenza di pianerottoli o tratti orizzontali, il corrimano deve essere prolungato per almeno 30 cm.
E’ inoltre consigliabile disporre un segnale sul pavimento (ad es. una fascia in materiale differente) percepibile da parte dei non vedenti, a segnare l’inizio e la fine della rampa.
Pavimentazione
La pavimentazione deve avere caratteristiche antiscivolo (si fa riferimento ad un parametro che è il coefficiente di rugosità).
Il dm 236/89 non fornisce specifiche indicazioni in merito. Con buon senso si dovrebbero utilizzare pavimentazioni che non favoriscano lo sdrucciolamento delle ruote delle carrozzine e che non diano problemi all’avanzamento. Un cemento con una rigatura non troppo profonda è adatto allo scopo.
Nel progetto rampa disabili occorre inoltre ricordare che essa deve presentare un andamento regolare e omogeneo per tutto il suo sviluppo.
Quanto può costare una rampa per disabili?
Ovviamente il costo della rampa dipende da diversi fattori: lunghezza, forma, materiali, ecc.
A titolo di esempio potremmo dire che una rampa in acciaio zincato prefabbricata, lunga 10 metri e con due pianerottoli, può avere un costo complessivo di circa 7.000 €; con le stesse caratteristiche, ma cambiando il materiale e scegliendo l’alluminio, il costo aumenterebbe a circa 12.000 €.