Sono le due grandi tipologie in cui rientrano tutte le associazioni: la prima più impegnativa garantisce benefici e un riconoscimento istituzionale, la seconda più agile e diffusa è adatta per chi vuole mettersi alla prova
Tutte le associazioni, qualunque sia la forma associativa che le caratterizza, rientrano tra le associazioni riconosciute o tra quelle non riconosciute. La differenza tra le due categorie sta nella modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno della personalità giuridica e nel livello di responsabilità degli amministratori.
Le associazioni riconosciute
Sono riconosciute le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.
La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.
Le associazioni riconosciute possono usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici. Hanno la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall’associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.
La costituzione dell’associazione riconosciuta deve avvenire secondo una procedura formale:
- l’Atto costitutivo deve essere un atto pubblico, sottoscritto in presenza di un notaio o un pubblico ufficiale;
- lo Statuto dell’associazione deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate;
- la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede.
La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione. La Prefettura, accertata la presenza delle condizioni previste dalla normativa, l’esistenza di uno scopo possibile e lecito, e che il patrimonio sia sufficiente, la inoltrerà per l’approvazione, attraverso il Ministero competente, alla Presidenza della Repubblica.
Sul sito del Ministero dell’Interno è possibile approfondire le informazioni sulle modalità di riconoscimento delle persone giuridiche.
Le associazioni riconosciute hanno inoltre appositi albi nazionali, regionali o provinciali e comunali in cui iscriversi. Nella Regione Lazio, la piattaforma online per iscriversi al Registro delle Associazioni è il portale ARTeS, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali.
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Sono prive di personalità giuridica, non hanno un riconoscimento istituzionale. Non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.
Si basano, come le associazioni riconosciute, sull’accordo raggiunto tra gli associati. Il contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità. È valido anche se in forma orale o se redatto con una scrittura privata, senza bisogno di ricorrere a un notaio o a un pubblico ufficiale, e senza altri elementi specifici se non quelli previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. La forma scritta serve però se l’associazione acquisisce beni immobili. Per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non obbligatorio, che l’Atto costitutivo sia in forma scritta.
Nella maggior parte dei casi, infatti, anche le associazioni non riconosciute ricorrono alla redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, che è opportuno registrare presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale dell’associazione, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui. Allo stesso modo è consigliabile l’iscrizione negli appositi albi presso gli enti locali.
Chi intende costituire un’associazione non riconosciuta deve comunque trovare un accordo su:
- scopo dell’associazione;
- condizioni di ammissione degli associati;
- regole, ordinamento interno e amministrazione;
- denominazione;
- sede;
- patrimonio.
Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono ottenere la qualifica di Onlus.
Per approfondimenti sulle Onlus, sulle varie tipologie associative e su come creare un’associazione si rimanda alle pagine dedicate presenti nel sito.
La riforma del Terzo Settore
Con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha preso il via la riforma del Terzo Settore, che prevede una significativa riorganizzazione di tutta la materia.
La legge sul Terzo settore prevede, per la piena attuazione, l’emanazione di qualche decina di decreti e altri testi normativi, che conterranno molti dettagli e indirizzi sulla concreta applicazione della nuova normativa. Pertanto, per alcuni aspetti resta in vigore la vecchia normativa in tema di associazioni (alla quale si ispira quanto riportato sopra, in questa pagina).
Per seguire passo per passo il percorso della riforma è possibile consultare il sito CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato (CSV), che ha uno spazio dedicato al cantiere della riforma e propone, tra l’altro, una tabella realizzata in collaborazione con il Forum Terzo Settore, riconosciuto ad ottobre 2017 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come l’associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale.
NB. Si segnala pertanto che le pagine web del nostro portale dedicate agli argomenti collegati alla riforma del Terzo Settore potrebbero non essere pienamente aggiornate, in attesa della definitiva sistemazione di tutta la normativa.