Dossi non a norma? Chi sbaglia paga!
Non bastano le buche. A creare situazioni di pericolo ci si mettono anche i tantissimi dossi rallentatori, disseminati illecitamente su tutte le strade. Mal segnalati, troppo alti, fuori norma per la pendenza, spesso si trasformano in trampolini. Per questo, in caso d’incidente, non passiamoci sopra e va chiesto un risarcimento.
Una sera, dell’ estate scorsa, stavo tornando a casa beato. All’improvviso il mio scooter si è impennato violentemente e ha saltato: avevo preso un dosso, non segnalato, ripido e invisibile.
Ho sbattuto con la parte frontale del casco sul parabrezza e sono rimasto fortunosamente in piedi. Mi sono spaventato, e ho preso un bel colpo sui reni. Una botta che sicuramente non ha fatto bene neanche al mio scooter.
Era successo che durante la giornata, era comparso un dosso rallentatore di asfalto (non a norma), che non aveva alcuna verniciatura che lo rendesse visibile.
E neanche un cartello ad avvisare.
Lì per lì ci sono rimasto male, era tardissimo, e ho proseguito dritto senza fermarmi, con la rabbia che montava mano a mano. Il giorno dopo sono tornato a fotografare quella trappola stradale, per fare un esposto; ma nel frattempo era stata stesa la vernice.
A quanti di voi è capitato di rischiare di cadere su un dosso rallentatore non segnalato e non visibile?
Tanti, vero? Sapete che molti, moltissimi di questi dispositivi non sono a norma? Le amministrazioni li mettono infatti su strade dove non sarebbero consentiti; ma non mancano i dossi costruiti senza rispettare le specifiche di legge.
La norma che regola la materia dei dossi rallentatori, classificati come “segnali stradali complementari“, è il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992 – art 179). Vediamo cosa dice.
Il posizionamento
La più frequente violazione della legge riguarda la tipologia di strade dove vengono installati questi dispositivi. La legge dice che “I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences”. E continua: “Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”.
Tutti quei dossi che troviamo sulle strade statali, all’ingresso dei centri urbani -dunque-, ma anche sulle strade urbane di scorrimento, sono fuorilegge!
Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione. Quello che fanno i comuni, è adottare la scappatoia del passaggio pedonale rialzato. In questo caso approfittano di un vuoto legislativo. Perché il Regolamento non cita i passaggi pedonali rialzati, che secondo la nostra interpretazione vanno considerati a tutti gli effetti dei dossi. Quindi dovrebbero essere soggetti alle medesime norme di costruzione.
Le dimensioni
Il Regolamento prescrive anche forma e dimensioni dei dossi rallentatori, che si dividono in 3 tipologie in funzione del limite di velocità della strada sulla quale debbono essere installati.
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h, larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h, larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h, larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm
Importante anche che “I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato -leggi asfalto-”.
Per quelli prefabbricati è fatto obbligo di utilizzare componenti approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Per la forma, come si vede dagli schemi, le rampe di salita e discesa dal dosso, debbono essere lunghe quanto la superficie piana rialzata. Troppo spesso invece vediamo rampe troppo corte, con pendenze eccessive.
La segnalazione del dosso
La presenza dei dossi di rallentamento deve essere segnalata dallo specifico cartello, preferibilmente di formato ridotto, che deve essere posto almeno 20 metri prima. A questo deve essere abbinato anche il cartello con il limite di velocità, a meno che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità analogo. Quando poi i dossi sono più di uno (distanza fra uno e l’altro fra i 20 e i 100 metri), bisogna aggiungere al cartello con il dosso il pannello integrativo con la parola “serie” oppure “n. … rallentatori“.
Infine, i colori
i dossi rallentatori vanno evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di notte.
La questione dei passaggi pedonali rialzati
Su questo punto, come già scritto, gli amministratori giocano dicendo che non sono equiparabili ai dossi rallentatori. In questo modo ne installano su strade di tipologia superiore e bypassano anche l’altezza massima prescritta per i rallentatori. Perché si tende a mettere i passaggi pedonali a filo con il marciapiede, che di solito supera i 7 centrimetri.
In questo caso, l’eventuale richiesta di risarcimento a seguito di incidente potrebbe essere più complessa; ma va valutata caso per caso.
Diversa la questione delle eventuali vernici scivolose o poco visibili! Molti comuni hanno preso l’abitudine di colorare il fondo dei passaggi pedonali. Ormai ce ne sono di rossi, gialli, azzurri, verdi. Tutte queste colorazioni sono fuori norma, visto che per il Codice (commi 5 e 6 art 137 del Regolamento) gli unici colori utilizzabili (e secondo prescrizioni ben precise) sono il bianco, il giallo e l’azzurro. Perché sono quelli che garantiscono il migliore contrasto e quindi la più alta visibilità in differenti condizioni di luce, magari con la pioggia; e anche considerando alcune patologie della vista. Tra l’altro, considerando che le strade sono scure, il contrasto migliore lo si ottiene semplicemente dipingendo le strisce pedonali bianche. Al limite è prevista la possibilità di una bordatura scura delle strisce in caso di asfalti particolarmente chiari.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle vernici, in attesa che il Ministero dei Trasporti emani il disciplinare previsto dal Regolamento d’Attuazione del Codice della Strada, la norma di riferimento è la UNI EN 1436:2004.
In caso d’incidente causato da vernici fuori norma per colorazione o scivolosità, si può tentare di agire contro l’ente responsabile della strada. A riguardo c’è anche una sentenza della Corte dei Conti, che può essere utilizzata per suffragare la tesi. Con la sentenza 38 del 14 marzo 2017, la sezione per il Veneto della Corte dei Conti ha infatti condannato il responsabile dell’area tecnica di un comune ha rifondere il danno erariale causato all’amministrazione dall’aver autorizzato la colorazione verde del fondo per 55 passaggi pedonali. Il conto? 1.155 euro.
In conclusione: chiedete di essere risarciti!
Dunque, se avete un incidente causato da un dosso posizionato su una strada dove non potrebbe essere utilizzato, o magari realizzato con misure e forme non conformi al modello prescritto dal Regolamento, se scivolate su vernici poco visibili per la loro colorazione o di scarsa qualità, il consiglio è di chiedere il risarcimento dei danni all’ente proprietario della strada.
Due i presupposti di base per questa azione, che si fonda sull‘insidia o il trabocchetto stradale: la non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dello stesso. Le fonti legislative alle quali fare riferimento sono gli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile.
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