Una corretta progettazione mira anche a ridurre gli ostacoli alla fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici da parte di utenti con diverse disabilità, come ad esempio di deambulazione. L’articolo fornisce delle linee guida e un approfondimento sui contributi a fondo perduto, le detrazioni fiscali, chiarendo chi può e come richiedere le agevolazioni agli uffici pubblici competenti.
I contributi a fondo perduto
Allo scopo di promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche, la maggior parte delle regioni ha stanziato risorse economiche mediante proprie leggi nel cui campo di applicazione rientrano – oltre agli edifici di uso residenziale abitativo (realizzati da soggetti pubblici e privati) agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico – anche gli edifici e i locali destinati ad attività produttive nonché commerciali di qualunque tipo (industriale, agricolo, artigianale, commerciale e terziario).
Vediamo dunque quando, chi e come può presentare la domanda di contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Entro il 1° marzo di ogni anno, il disabile (o chi ne esercita la tutela, o la potestà) può presentare la domanda di contributi per la realizzazione di opere volte a rimuovere gli ostacoli alla sua mobilità nell’immobile in cui dichiara di risiedere abitualmente.
La domanda deve essere redatta in carta da bollo e presentata al sindaco del Comune in cui è sito l’immobile. Nel caso dell’esistenza di una pluralità di disabili, potenzialmente fruitori del medesimo intervento di adeguamento, la domanda può essere formulata da uno, o più di essi; per ogni opera è comunque concesso un solo contributo.
- Chi può presentare la domanda?
A presentare la domanda può essere il disabile, il suo curatore, il beneficiario del contributo e chi dimostri di aver sostenuto effettivamente la spesa. Diversamente, non possono presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli (ad esempio il proprietario dell’immobile o l’amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l’opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, in tal caso il condominio, ossia la figura che ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell’opera.
- Quale documentazione deve essere allegata alla domanda?
L’istanza deve contenere la descrizione, anche sommaria, delle opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche come ad esempio la realizzazione di rampe, ascensori, o ausili speciali, e dei relativi preventivi di spesa, non necessariamente analitici; tuttavia per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista iscritto al rispettivo Ordine, o Albo professionale.
Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e un’autocertificazione.
Il certificato medico: il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico e deve attestare il tipo di handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l’handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale, con difficoltà di deambulazione, dall’ente competente locale (ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell’assegnazione dei contributi) deve allegare anche la relativa certificazione dell’ASL, o di altre commissioni pubbliche riconosciute (es. per invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.).
L’autocertificazione: nell’autocertificazione devono essere specificati: l’ubicazione dell’immobile di residenza, oggetto dell’intervento di adeguamento, e sinteticamente gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere, o all’assenza di segnalazioni. Inoltre, il richiedente deve dichiarare che gli interventi oggetto di domanda di contributo non sono già stati realizzati, o non sono in corso di esecuzione e precisare che le medesime opere non siano già state previamente finanziate con altri contributi della stessa natura.
La domanda di contributi non viene ammessa – dopo essere stata consegnata – nel caso in cui l’avente diritto cambi dimora, o dopo aver effettuato i lavori ma senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo. Precisiamo che la domanda di contributi può comunque essere presentata per interventi da realizzare in immobili, o anche in singole unità immobiliari, dove la persona disabile intende risiedere anche se in un momento successivo all’istanza.
In tal caso, l’erogazione del contributo è vincolata all’accertamento da parte del Comune della destinazione reale di residenza del disabile.
Le detrazioni fiscali
Il disabile può anche fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia nelle quali rientrano le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti, ad esempio, ascensori, montacarichi, elevatori esterni all’abitazione e le spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna (articolo 3, comma 3, L. 104/1992).
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef – ripartita annualmente in 10 quote – di un valore pari alle seguenti percentuali:
- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016;
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per le prestazioni di servizi, relative all’appalto dei menzionati lavori di adeguamento, è inoltre applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4%.
Ricordiamo che l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal D.L. n. 70 del 13 maggio 2011.
La detrazione spetta anche nel caso d’interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione, o assegnazione dell’immobile.
Spetta la detrazione fiscale anche per le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 (definizione di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; quelli necessari alla ricostruzione, o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che ne sia stato dichiarato lo stato di emergenza; quelli relativi alla realizzazione di autorimesse, o posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità -interna ed esterna all’abitazione- per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex L. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (L. 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (D.M. delle Finanze n. 41 del 18 febbraio 1998);
- gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla sua quota millesimale.
Le detrazioni per tutte le spese sopra elencate valgono se le procedure autorizzative sono state attivate a decorre dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). Infine, chiariamo che la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie, riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, ma spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione.
Per approfondimenti, riguardo ulteriori indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, di ripartire la detrazione in dieci anni) rimandiamo alla guida dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet nella sezione “l’Agenzia informa”.